Art. 11.

      1. All'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. In conformità alle finalità ed ai princìpi della strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol, di cui alla comunicazione (2006) 625 della Commissione europea, del 24 ottobre 2006, ad eccezione degli esercizi che somministrano bevande alcoliche, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in tutti i luoghi di lavoro»;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per i luoghi di lavoro».